Con l’approvazione della legge di Bilancio, è iniziata una nuova fase per la previdenza complementare: a partire dal 1° luglio 2026 il lavoratore neoassunto nel settore privato verrà automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva, se non si pronuncerà diversamente entro i primi 60 giorni, come spiega Marina Maghelli del CdA di Efpa Italia, una delle affiliate di Efpa Europe.
«La normativa riconosce al lavoratore la possibilità di decidere dove destinare il proprio Tfr entro 60 giorni dalla data di prima assunzione e non più sei mesi come avviene oggi. Senza una scelta esplicita, il Tfr verrà conferito direttamente al fondo pensione e sarà un’opzione irrevocabile. Al contrario, optando entro i 60 giorni per il mantenimento del Tfr in azienda o nel fondo di tesoreria Inps, il lavoratore potrà sempre cambiare idea, potendo aderire successivamente alla previdenza complementare di sua scelta. In presenza di adesione automatica, la destinazione del Tfr segue criteri ben definiti: il conferimento avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale; se in azienda sono presenti più fondi, l’adesione opera verso quello con il maggior numero di iscritti».
Le opzioni previste dalla legge prevedono condizioni diverse sia in termini di tassazione, sia in termini di prestazione.

Marina Maghelli, componente del Cda di Efpa Italia
«Destinare il Tfr a una forma di previdenza complementare può essere un’opportunità per chi vuole integrare il proprio reddito futuro una volta terminata l’attività lavorativa»precisa Maghelli. «Lasciato in azienda, il Tfr segue il meccanismo di rivalutazione previsto dalla legge, basato su una quota fissa dell’1,5% annuo al quale si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat rispetto al dicembre dell’anno precedente. Al contrario, nei fondi pensione il risultato è legato all’andamento dei mercati finanziari: le linee azionarie, pur comportando un rischio più elevato, possono nel lungo periodo garantire rendimenti anche sensibilmente superiori. Sul piano fiscale, inoltre, il vantaggio è rilevante: al momento dell’erogazione, il capitale accumulato nel fondo pensione viene tassato con un’aliquota compresa tra il 15% e il 9%, a seconda degli anni di iscrizione, mentre il Tfr lasciato in azienda è soggetto all’aliquota media Irpef calcolata sugli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore, con aliquote ricomprese tra il 23% e il 43%. Altro elemento importante è rappresentato dalle anticipazioni. Dopo otto anni,è possibile infatti ritirare fino al 30% del maturato anche senza specifica motivazione; possibilità non prevista per chi lascia il Tfr in azienda. Inoltre, in caso di necessità (per esempio spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa), è possibile richiedere anticipazioni al fondo pensione fino al 75% del maturato, mentre in azienda non può superare il 70%».
