La sigla è incomprensibile, ma il concetto che ne emerge è molto semplice: è finita l’era dell’opacità fiscale sulle criptovalute. L’approvazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2023/2226b, nota, ai meno, come Dac8, estende anche in Italia la cooperazione amministrativa fiscale sulle cripto‑attività, imponendo obblighi di due diligence e reporting da parte dei fornitori di servizi di cripto‑attività. La direttiva richiede che i dati raccolti dagli operatori cripto siano trasmessi alle autorità nazionali entro nove mesi dalla chiusura dell’anno fiscale e impone agli Stati di predisporre un modulo uniforme di segnalazione, modalità di registrazione degli operatori e un registro centrale delle cripto-attività. In concreto gli operatori cripto dovranno applicare ai clienti verifiche analoghe a quelle dell’antiriciclaggio, per accertare residenza fiscale, identità e correttezza dei dati, registrarsi presso l’autorità nazionale competente o iscriversi a un registro specifico, raccogliere e comunicare dati sulle transazioni e sui saldi dei clienti. Inoltre, i dati da segnalare includono l’identificazione del cliente con nome, residenza, indirizzo, numero identificativo fiscale Nif/Tin, tutti i dettagli operativi sugli scambi cripto-fiat, cripto-cripto, i trasferimenti tra wallet, i movimenti di stablecoin, le attività con carte collegate alle cripto e il saldo di fine anno, le conversioni verso valuta fiat e i flussi verso i conti bancari.
Valori incrociati
Il decreto stabilisce che il primo invio dei dati deve avvenire entro il 30 giugno 2027, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, e da quel momento quest’ultima saprà tutto sui wallet digitali dei contribuenti italiani. Naturalmente questo non esime gli investitori in criptovalute dagli adempimenti fiscali attuali come la dichiarazione nel quadro RW e la tassazione delle plusvalenze. Ma quanto verrà dichiarato verrà incrociato con dati Dac8 e quindi la vita diventerà più complicata per chi tentasse di non pagare il dovuto al fisco. Se un contribuente detenesse cripto e non le dichiarasse, la segnalazione degli operatori potrebbe evidenziare la mancata dichiarazione. Insomma, la corretta dichiarazione delle cripto-attività, delle plusvalenze e delle giacenze estere nel quadro RW non sarà più una scelta di prudenza, ma un obbligo sostanziale e verificabile. Gli strumenti di incrocio dei dati tra operatori e dichiarazioni dei contribuenti, già introdotti per i conti esteri e le rendite finanziarie, troveranno ora applicazione anche in ambito digitale, generando un nuovo modello di compliance preventiva.
