La pianificazione è l’unico processo strategico che permette, attraverso, la scelta di una polizza di private Insurance di diritto estero, di raggiungere l’obiettivo di garantire maggior protezione e tutela nella trasmissione successoria del proprio patrimonio. Protezione, ottimizzazione fiscale e sofisticata personalizzazione sono i tre pilastri su cui si poggia la struttura della polizza di Private Insurance.
Tutela, garanzia e una strema attenzione alla riservatezza trovano valore in prima istanza dalla legislazione dei Paesi di riferimento delle compagnie assicuratrici, in Lussemburgo nello specifico con il triangolo di sicurezza, un accordo fra autorità vigilante CAA, banca depositaria e compagnia assicurativa o in Irlanda con il WISD del Retail and Wholesale Insurance Supervision Departments of the Central Bank of Ireland.
Considerazione poi non certo irrilevante e meritevole di citazione in riferimento alla scelta del Paese è l’imposta sul valore aggiunto da addizionarsi ai costi di gestione, in Irlanda infatti sugli asset under management non sarà applicata l’Iva mentre in Lussemburgo l’aliquota sarà del 17%.
È evidente come le stesse tecnicalità della polizza la pongono di fatto ben al di là di una semplice gestione patrimoniale in valori mobiliari soprattutto in considerazione dell’estrema personalizzazione che le compagnie riconoscono al cliente nel perimetro di rispetto del proprio profilo di rischio. Infatti, all’interno del fondo dedicato (FID) gestito da un asset manager terzo possono essere inseriti strumenti di investimento di diversa natura come azioni, obbligazioni, prodotti strutturati fino anche ad asset non quotati. Di fatto la private insurance è una soluzione assicurativa sofisticata ad alto contenuto finanziario il cui rendimento dipenderà in via esclusiva dalle varie asset class presenti e gestite all’interno del portafoglio.
La gestione della fiscalità e il suo relativo efficientamento è garantito dal veicolo assicurativo, argomento tanto rilevante quanto di indiscusso interesse.
Il differimento dell’imposta diretta del risultato, ovvero il capital gain ottenuto dal fondo interno dedicato, verrà di fatto pagato dalla compagnia per cassa e non per competenza solo in caso di estinzione del contratto (causa morte o riscatto totale) oppure per riscatto parziale.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, gli strumenti finanziari, tra cui i prodotti assicurativi di Ramo III sono assoggettati a imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille e dovuta come per quanto riguarda il capital gain solo ed esclusivamente all’atto del rimborso o del riscatto totale o parziale della polizza.
Prerogative uniche sono riconosciute dallo stesso ordinamento al capitale segretato di una polizza di Ramo III, come la possibilità data al contraente di modificare i nominativi dei beneficiari e l’esenzione totale dell’imposta di successione a prescindere dal rapporto di parentela come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 346/1990.
Non rientrando di fatto nell’attivo ereditario in quanto l’assicurazione è a favore di un terzo, l’articolo 1920 comma 3 C.C. stabilisce che, per effetto della designazione, «il terzo acquista un diritto proprio dai vantaggi dell’assicurazione».
Carlo Cidonio, vicedirettore generale Anpib, Associazione nazionale private & investment bankers
Il Codice civile, inoltre, nell’articolo 1923 prevede che: «Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare» prevedendone quindi l’impignorabilità e l’insequestrabilità.
La polizza di private insurance in fase di pianificazione sia successoria che patrimoniale si presenta sempre più come uno strumento efficiente e piuttosto vantaggioso, capace di adattarsi in maniera specifica alle esigenze del contraente attraverso un altissimo livello di flessibilità.