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Prelievi bancomat fraudolenti, la banca è responsabile
Di Redazione |
Pubblicato il 17 Settembre 2024
Secondo la Cassazione, per evitare di pagare gli istituti di credito dovranno «dimostrare di aver attuato ogni misura utile contro i rischi»

Prelievi con il bancomat e pagamenti disconosciuti dal cliente dovrebbero essere addebitati alla banca. Lo ha stabilito la Cassazione con un’ordinanza per una vicenda che risale a 15 anni fa nella quale il bancomat del cliente era stato usato a sua insaputa mentre era all’estero e, addirittura, quando era stato sostituito. Secondo la Cassazione, per evitare di pagare gli istituti di credito dovranno «dimostrare di aver attuato ogni misura utile contro i rischi». L’ordinanza spiega: «La diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo».
La banca sosteneva che se anche la carta fosse stata clonata, il prelievo poteva avvenire solo conoscendo il codice pin. «Con elevato grado di probabilità», dunque, si riteneva che i prelievi fossero stati eseguiti dai familiari della donna.
Completamente diversa, invece, l’ordinanza della Cassazione che censura la sentenza favorevole all’istituto di credito della Corte d’Appello per «grave difetto motivazionale». I giudici hanno evidenziato il ruolo degli istituti di credito: «La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente, mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento, ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale».
Secondo la Cassazione, «mentre il cliente è tenuto a provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio». Pertanto, «essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente un’eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore».