La Corte di Cassazione ha deciso: passare dei soldi ai figli o a un congiunto non è soggetto alle imposte sulle donazioni, a patto che siano di modica entità e non formali ovvero non registrate in atti pubblici.
La Suprema Corte ha analizzato la circolare 30/2015 delle Entrate e l’ha definita «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta» nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica anche alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto».
Quindi sulle donazioni informali, quelle in denaro attraverso un bonifico da parte di un genitore o di un parente, o di un bene, non si dovrà pagare alcuna tassa allo Stato. Secondo la Corte ci sono due casi in cui il fisco può compiere degli accertamenti: quando il contribuente effettua una registrazione anche volontaria e quando l’esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
Le imposte sulle donazioni sono variabili a seconda di chi ne beneficia. Il coniuge e i figli sono tenuti a pagare il 4% del valore oltre la franchigia di un milione di euro. I fratelli devono pagare il 6% sul valore dei beni eccedenti i 100 mila euro. Stessa cifra, ma senza franchigia, per i parenti oltre il terzo grado. Per le altre persone la percentuale ammonta all’8%.
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Le donazioni informali ai figli non sono tassabili
Di Redazione |
Pubblicato il 1 Aprile 2024