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Il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro
Di Luigi Ferrara |
Pubblicato il 1 Aprile 2024
I primi sono le opere necessarie per la tutela della salute dei lavoratori e non possono essere ammessi al ribasso, mentre i secondi sono quelli legati alla prevenzione

Non manca giorno che non si parli, più per tragici eventi che per momenti felici, di sicurezza sui luoghi di lavoro. Che cosa si poteva fare e non si è fatto, che cosa si poteva evitare e non si è evitato e così via. Ma è importante tenere sempre in primo piano un obbligo, rivolto ai datori di lavoro sia degli Enti pubblici sia delle realtà private: attuare le norme di prevenzione e protezione al fine di ridurre le probabilità di infortunio anche in riferimento alla realizzazione di appalti di lavori, di servizi e di forniture. Obbligo evidenziato anche nel nuovo codice degli appalti pubblici, dove, oltre all’attenzione sulla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si indica che per ogni opera realizzata (incluse anche le attività nei cantieri temporanei e mobili) vanno calcolati i costi e gli oneri della sicurezza. Ma come calcolarli in maniera corretta? In primis suddividere questi costi in due categorie: costi della sicurezza e oneri aziendali della sicurezza.
I costi della sicurezza sono quelli che vengono determinati per l’esecuzione di uno specifico cantiere in relazione a un progetto esecutivo predisposto dal progettista e stimato dal coordinatore per la sicurezza (CSP), in fase di progettazione e all’interno del piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Gli oneri, invece, si riferiscono ai costi generali sostenuti dall’impresa. Ritornando ai costi della sicurezza, essi sono definiti dall’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e derivano dall’analisi effettuata dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione del piano di sicurezza e coordinamento. In particolare, il paragrafo 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. individua le voci che devono essere contabilizzate nei costi della sicurezza, ad esempio: le opere provvisionali necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in cantiere, i ponteggi previsti dal PSC (ovvero impalcature, parapetti, passerelle), le misure preventive e protettive, i dispositivi di protezione individuale per le operazioni di disturbo previste nel piano di sicurezza e coordinamento, i sistemi di protezione contro la messa a terra, le emissioni atmosferiche, i sistemi di soppressione degli incendi, i sistemi di evacuazione dei fumi.

 

Luigi Ferrara, Presidente Confassociazioni Sicurezza e Presidente A.N.CO.R.S.

 

Gli oneri aziendali per la sicurezza, invece, comprendono: i dispositivi di protezione individuale (DPI), la sorveglianza sanitaria, la gestione delle situazioni di emergenza, la formazione, l’informazione, l’addestramento, i servizi di prevenzione e protezione dai rischi. Sono in effetti importi che derivano dalle attività che l’appaltatore deve svolgere in anticipo e che l’offerente deve specificare nell’offerta.
Come ben definito nella normativa vigente, e considerando sempre quanto si legge nelle cronache ogni giorno, resta importante sapere che i costi della sicurezza non possono essere ammessi al ribasso, visto che, tra l’altro, il loro scopo è quello di proteggere la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, bensì essere stimati adeguatamente. In tal modo tornerà utile al Committente per pianificare l’investimento economico necessario e all’impresa che potrà elaborare la propria offerta.