Non manca giorno che non si parli, più per tragici eventi che per momenti felici, di sicurezza sui luoghi di lavoro. Che cosa si poteva fare e non si è fatto, che cosa si poteva evitare e non si è evitato e così via. Ma è importante tenere sempre in primo piano un obbligo, rivolto ai datori di lavoro sia degli Enti pubblici sia delle realtà private: attuare le norme di prevenzione e protezione al fine di ridurre le probabilità di infortunio anche in riferimento alla realizzazione di appalti di lavori, di servizi e di forniture. Obbligo evidenziato anche nel nuovo codice degli appalti pubblici, dove, oltre all’attenzione sulla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si indica che per ogni opera realizzata (incluse anche le attività nei cantieri temporanei e mobili) vanno calcolati i costi e gli oneri della sicurezza. Ma come calcolarli in maniera corretta? In primis suddividere questi costi in due categorie: costi della sicurezza e oneri aziendali della sicurezza.
I costi della sicurezza sono quelli che vengono determinati per l’esecuzione di uno specifico cantiere in relazione a un progetto esecutivo predisposto dal progettista e stimato dal coordinatore per la sicurezza (CSP), in fase di progettazione e all’interno del piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Gli oneri, invece, si riferiscono ai costi generali sostenuti dall’impresa. Ritornando ai costi della sicurezza, essi sono definiti dall’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e derivano dall’analisi effettuata dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione del piano di sicurezza e coordinamento. In particolare, il paragrafo 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. individua le voci che devono essere contabilizzate nei costi della sicurezza, ad esempio: le opere provvisionali necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in cantiere, i ponteggi previsti dal PSC (ovvero impalcature, parapetti, passerelle), le misure preventive e protettive, i dispositivi di protezione individuale per le operazioni di disturbo previste nel piano di sicurezza e coordinamento, i sistemi di protezione contro la messa a terra, le emissioni atmosferiche, i sistemi di soppressione degli incendi, i sistemi di evacuazione dei fumi.
Luigi Ferrara, Presidente Confassociazioni Sicurezza e Presidente A.N.CO.R.S.
Gli oneri aziendali per la sicurezza, invece, comprendono: i dispositivi di protezione individuale (DPI), la sorveglianza sanitaria, la gestione delle situazioni di emergenza, la formazione, l’informazione, l’addestramento, i servizi di prevenzione e protezione dai rischi. Sono in effetti importi che derivano dalle attività che l’appaltatore deve svolgere in anticipo e che l’offerente deve specificare nell’offerta.
Come ben definito nella normativa vigente, e considerando sempre quanto si legge nelle cronache ogni giorno, resta importante sapere che i costi della sicurezza non possono essere ammessi al ribasso, visto che, tra l’altro, il loro scopo è quello di proteggere la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, bensì essere stimati adeguatamente. In tal modo tornerà utile al Committente per pianificare l’investimento economico necessario e all’impresa che potrà elaborare la propria offerta.