Con l’aumento progressivo della durata della vita media e con l’introduzione del calcolo su base contributiva, l’assegno erogato dalla previdenza pubblica in rapporto all’ultima retribuzione percepita sarà sempre più contenuto. Attraverso la sottoscrizione di forme di previdenza complementare è possibile però proteggere il proprio tenore di vita usciti dal mondo del lavoro. L’altra possibilità meno nota è quella di ottenere una rendita integrativa persino prima di andare in pensione attraverso il meccanismo della RITA, ossia la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. «RITA, disciplinata dalla legge di bilancio del 2018, è una forma di prestazione anticipata di previdenza complementare e consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato, in forma di rendita, per il periodo di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza», spiega Marina Maghelli membro del Cda di Efpa Italia, una delle affiliate della European Financial Planning Association. «Attraverso questo meccanismo è possibile difendere il proprio tenore di vita futuro accantonando oggi parte del proprio risparmio in una forma di previdenza complementare, sapendo, inoltre, di poter beneficiare del capitale accumulato ancor prima rispetto all’età necessaria per la pensione di vecchiaia».
Per accedere a RITA occorre avere almeno cinque anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare. A questo requisito chiave vanno ad aggiungersi altre condizioni.
Marina Maghelli, componente del cda di Efpa Italia
«Occorre aver cessato l’attività lavorativa e maturato l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi, purché si sia in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nel regime obbligatorio di appartenenza. RITA può essere richiesta anche quando si è rimasti inattivi per un periodo di tempo superiore a 2 anni, ma in questo caso l’aderente può richiederla se mancano non più di 10 anni all’età per la pensione di vecchiaia». Chi sceglie di ricorrere alla RITA può usufruire di vantaggi fiscali. La parte imponibile è tassata al 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino all’aliquota minima prevista del 9%. «La tassazione segue le stesse regole che si applicano alle prestazioni della previdenza complementare. Va chiesta al proprio fondo pensione indicando la percentuale di montante che si intende trasformare in rendita. L’aderente ha sempre la possibilità di revocarla. La parte di montante che non viene rimborsata rimane nel fondo e continua a produrre rendimenti secondo la linea d’investimento prescelta. Nel caso di premorienza dell’aderente, le rate non ancora percepite vengono liquidate agli eredi o ai beneficiari indicati, non entrano nell’asse ereditario e non sono soggette a imposta di successione».